Studio Legale Rizzo | Fideiussioni “modello ABI” ed estinzione ex art. 1957 c.c.: le Sezioni Unite chiariscono le tutele dei fideiussori, non senza destare qualche perplessità.
19679
post-template-default,single,single-post,postid-19679,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Fideiussioni “modello ABI” ed estinzione ex art. 1957 c.c.: le Sezioni Unite chiariscono le tutele dei fideiussori, non senza destare qualche perplessità.

Fideiussioni “modello ABI” ed estinzione ex art. 1957 c.c.: le Sezioni Unite chiariscono le tutele dei fideiussori, non senza destare qualche perplessità.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24825/2026 è di assoluto rilievo non tanto per gli ovvi effetti nomofilattici, quanto per le questioni giuridiche ivi trattate e risolte che investono buona parte dell’attuale contenzioso dei fideiussori contro gli istituti di credito, oppure contro i cessionari del credito bancario.

I. Il contesto.

La fattispecie concreta e per certi versi tipica, che è sottesa a tali questioni, è quella in cui l’istituto di credito (o il suo avente causa), al fine di recuperare il suo credito, ha agito giudizialmente contro il debitore principale oppure il fideiussore (nel caso di fideiussione solidale) oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

In tali casi, l’art. 1957 c.c. prevede la decadenza del creditore ad agire verso il fideiussore e, quindi, la liberazione di quest’ultimo.

Per lungo tempo la suddetta disposizione normativa ha avuto scarse applicazioni pratiche (quantomeno nell’ambito del contenzioso cosiddetto bancario) in virtù della deroga totale di essa prevista nella maggior parte (se non in quasi tutte) le fideiussioni bancarie.

Il dibattito sulla sua applicazione è però sorto a seguito del notorio Provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia che, nell’esercizio delle funzioni all’epoca ricoperte, ha reputato lesive della concorrenza le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., contenute nel modello di fideiussione omnibus elaborato nel 2002 dall’A.B.I. ed utilizzato dalla maggior parte degli istituti di credito, con ciò determinando l’operatività dell’art. 1957 c.c. in virtù della nullità ed inefficacia ex L. 287/1990 delle clausole in questione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 41994/2021).

Nel più recente dibattito, le questioni connesse alla tematica sopra illustrata e sovente oggetto del contenzioso giudiziario hanno principalmente riguardato l’idoneità probatoria e, quindi, l’efficacia del suddetto Provvedimento sul piano temporale (ossia la sua operatività a quelle fideiussioni stipulate “a valle” in epoca precedente o successiva al triennio 2002-2005 oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia) e sul piano oggettivo (ossia la sua operatività anche alle fideiussioni cosiddette specifiche), nonché l’idoneità di una richiesta stragiudiziale di pagamento a scongiurare la decadenza ex art. 1957 c.c. ove il contratto di fideiussione rechi la clausola cosiddetta a semplice richiesta scritta (qualificata dalla maggioritaria giurisprudenza come implicita deroga parziale dell’art. 1957 c.c.).

Le suddette questioni hanno ricevuto varie soluzioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza (sull’operatività oggettiva del suddetto Provvedimento ha alimentato il dibattito, in senso estensivo, Cass. civ., n. 27243/2024, confermata da Cass. civ. n. 34890/2025 e da Cass. civ. n. 15953/2026) e su di esse hanno dato definitiva risposta le Sezioni Unite con la sentenza qui in commento, non senza destare (a parere di chi scrive) qualche perplessità.

II. Le soluzioni offerte dalle Sezioni Unite riguardo l’idoneità probatoria e l’operatività (oggettiva e temporale) del suddetto Provvedimento della Banca d’Italia.

Sulla questione ed in parziale adesione all’orientamento più restrittivo, il massimo Organo nomofilattico ha in sostanza delimitato il valore di “prova privilegiata” del suddetto Provvedimento della Banca d’Italia alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel triennio 2002 – 2005, senza però escludere analoga tutela (cosiddetta reale) per quelle fideiussioni (anche specifiche) stipulate prima o dopo il predetto periodo.

Per quest’ultime, tuttavia, il suddetto Provvedimento degrada ad elemento di prova che di per sé è insufficiente, ma non del tutto irrilevante, essendo così necessario dimostrare la realizzazione a valle dell’intesa anticoncorrenziale (ai fini della nullità delle suddette clausole) mediante altre prove, come ad esempio quelle conseguite con l’esibizione ex art. 210 c.p.c. valorizzata anche nella sentenza in commento.

Sul piano probatorio, però, rileverà indubbiamente l’elemento temporale, potendosi astrattamente ammettere una perpetuazione dell’intesa illecita in quelle fideiussioni stipulate poco tempo dopo l’emanazione del provvedimento del 2005 (rientrando tale evenienza nel c.d. fisiologico “ritardo”, nei tempi commerciali della dissoluzione degli effetti dell’accertata intesa o pratica concordata) ed essendo più difficile riscontrare ciò in quelle fideiussioni stipulate molto tempo dopo.

III. Le prove astrattamente idonee e rilevanti per le fideiussioni escluse.

Nel contenzioso avente ad oggetto le fideiussioni (anche specifiche) stipulate prima o dopo il suddetto triennio, oltre all’istanza ex art. 210 c.p.c., può assumere rilievo probatorio la produzione in giudizio di molteplici contratti di fideiussione, specie se stipulati in un ambito territoriale diffuso e coeve a quella oggetto di lite, come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Milano, Sez. VI, Sent., 03/10/2023, n. 7526; Tribunale Alessandria, 5.7.2023, n. 608; Tribunale Alessandria, 3.10.2023, n. 805).

A questo fine e per la tutela giudiziaria di fideiussori in fattispecie afferenti alla tematica qui trattata, lo Studio Legale Rizzo è infatti solito produrre un considerevole numero di fideiussioni (allo stato se ne contano oltre un centinaio tra quelle disponibili) per dimostrare la realizzazione a valle dell’intesa anticoncorrenziale e, quindi, far valere l’invalidità della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c..

IV. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite riguardo la clausola “a semplice richiesta scritta” e le perplessità sull’impianto motivazionale.

 Nel merito dell’altra e diversa questione sopra accennata, le Sezioni Unite hanno dovuto affrontare il nodo della compatibilità, evidenziata dal rimettente, della clausola “a semplice richiesta scritta” con quella di deroga totale dell’art. 1957 c.c..

Si tratta di una questione già affrontata in molteplici contenziosi anche dallo Studio Legale Rizzo (in alcuni casi con esiti favorevoli, come in Corte di Cassazione n. 9579/2025) ove è stata criticata la tesi maggioritaria secondo cui: l’espressione “a semplice richiesta scritta” è valevole come deroga implicita e parziale dell’art. 1957 c.c., ossia in ordine alle sole modalità con cui evitare la decadenza in esame, ammettendosi allo scopo un’istanza stragiudiziale (come quella di una missiva) in luogo di quella giudiziale contemplata dalla predetta disposizione normativa.

In chiave critica ed argomentando ex art. 1363 c.c., l’anzidetta soluzione ermeneutica appare però incompatibile con la deroga totale dell’art. 1957 c.c. prevista in un’altra clausola; in buona sostanza, se le parti hanno del tutto derogato all’art. 1957 c.c. non avrebbero dovuto e voluto derogare anche parzialmente a detta disposizione, sicché, in questa prospettiva, la suddetta ed ambigua espressione è piuttosto valevole come clausola del solve et repete operante su un piano distinto (in tal senso: Tribunale di Vicenza, Sentenza n.2069 del 12 dicembre 2024 e Sentenza n.2521 del 14 dicembre 2023).

Sulla questione le Sezioni Unite statuiscono che “Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”.

Il suddetto principio di diritto viene motivato dalla differente funzionalità ed operatività delle due clausole e, per risolvere il citato nodo, viene avallato quell’orientamento secondo cui la clausola di deroga totale dell’art. 1957 c.c. riguarderebbe solo i termini previsti da detta disposizione normativa e non anche alle modalità di proposizione dell’istanza, cui sarebbe invece deputata la clausola “a semplice richiesta scritta”.

A parere di chi scrive, le motivazioni spese a sostegno della soluzione offerta suscitano qualche perplessità.

In particolare, eliso dall’art. 1957 c.c. il termine semestrale (in virtù della clausola di deroga totale) il creditore è facoltizzato ad agire senza alcun limite temporale, sicché gli è indifferente la modalità (giudiziale o stragiudiziale) con cui far valere la sua pretesa creditizia per evitare la decadenza in parola e, quindi, l’esigenza di derogare pattiziamente alla norma generale.

In quest’ottica, quindi, rimane irrisolto il nodo dell’incompatibilità sopra accennata tra le due clausole, da vagliarsi alla stregua delle norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 – 1371 c.c.).

Difatti, non avrebbe senso per le parti derogare alle sole modalità impeditive della decadenza, essendo loro consapevoli che il creditore potrebbe scongiurarla agendo senza limiti di tempo (in virtù della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. ancorché circoscritta solo ai termini ivi previsti).

La soluzione offerta dalle Sezioni Unite appare poi poco aderente al dettato normativo: l’effetto impeditivo della decadenza è normativamente subordinato all’ulteriore presupposto della diligente continuazione dell’istanza, ma questo è difficilmente scrutinabile con obiettività in caso di istanze meramente stragiudiziali (potrebbero passare anni tra la missiva ed il deposito di un decreto ingiuntivo) a differenza di quelle giudiziali (caratterizzate invece da codificati termini processuali successivi ed a pena di estinzione dell’iniziativa giudiziaria).

 

V. Le fattispecie tutelabili ex 1957 c.c. a seguito di Cass. Sez. Un. 24825/2026.

La commentata sentenza delle Sezioni Unite, pur con le critiche sopra accennate, esprime principi giuridici da cui l’operatore del diritto non può prescindere.

Alla luce di essi è dunque possibile tracciare un quadro generale, ancorché non esaustivo, delle fattispecie concrete suscettibili della tutela ex art. 1957 c.c..

In estrema sintesi ed elencando tali fattispecie, è possibile annoverare tra di esse le seguenti:

  1. contratto di fideiussione non recante la clausola “a semplice richiesta scritta” (caso raro) ed il creditore ha agito giudizialmente oltre il semestre dalla scadenza dell’obbligazione principale, ove il contratto de quo comprende le tre clausole conformi allo schema ABI e può dimostrarsi la realizzazione a valle dell’intesa illecita (ossia fideiussione omnibus conclusa tra il 2002 ed il 2005 ove è sufficiente il provvedimento della Banca d’Italia, oppure fideiussione anche specifica conclusa non molto prima o non molto dopo questo periodo fornendo però altre prove);
  2. contratto di fideiussione recante la clausola “a semplice richiesta scritta” ed il creditore ha agito giudizialmente e stragiudizialmente oltre il semestre dalla scadenza dell’obbligazione (caso raro);
  3. contratto di fideiussione recante la clausola “a semplice richiesta scritta” ed il creditore ha agito stragiudizialmente nel semestre, in tal caso andrebbe verificata:

3.1) la possibilità di retrodatazione del dies a quo del termine rilevante ex art. 1957 c.c., ove si riuscisse a dimostrare che in base al contratto di credito principale l’obbligazione era scaduta prima della decadenza comunicata                               stragiudizialmente dal creditore, essendo quest’ultima implicitamente ricognitiva di una pregressa ma irrilevante proroga;

3.2) la possibilità di estensione ex art. 1419 c.c. della nullità delle tre clausole conformi allo schema ABI anche alla clausola “a semplice richiesta scritta” deducendo l’interdipendenza delle clausole, nonché allegando e dimostrando                   (prova ardua) che le parti e, soprattutto, il creditore non avrebbero concluso il contratto senza la clausola “a semplice richiesta scritta”;

4. contratto di fideiussione concluso da un consumatore (ai fini di tale qualifica ciò che rileva non è il contratto principale concluso dalla debitrice garantita ma il contratto di garanzia, ove occorre dimostrare che il fideiussore lo                   ha concluso al di fuori della propria professione e/o attività di impresa, ancorché quale socio della debitrice principale purché non di maggioranza e non amministratore della medesima), nel qual caso potrebbe sostenersi la                         vessatorietà e, quindi, l’inefficacia della clausola a prima richiesta poiché limitativa della facoltà di opporre eccezioni, salvo la prova (ardua) della controparte che la predetta clausola è stata frutto di una trattativa individuale.

Avv. Antonio Tropea

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.