Studio Legale Rizzo | Finanziamento soci indiretto: la mancata riscossione dei canoni di locazione comporta la postergazione del credito
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Finanziamento soci indiretto: la mancata riscossione dei canoni di locazione comporta la postergazione del credito

Finanziamento soci indiretto: la mancata riscossione dei canoni di locazione comporta la postergazione del credito

Con l’ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito un importante principio in materia di diritto societario e concorsuale, estendendo l’ambito di applicazione dell’art. 2467 c.c. ai crediti derivanti da rapporti di locazione non riscossi tra socio e società.

Il caso concreto

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società (socia accomandante di una S.a.s. poi fallita), la quale richiedeva l’ammissione in via privilegiata di un ingente credito maturato per canoni di locazione non pagati nell’arco di ben otto anni.

Il Tribunale di merito aveva declassato tale credito a chirografario e postergato, ravvisando nella prolungata inerzia della locatrice una forma di finanziamento indiretto alla società, avvenuta in un momento di manifesto squilibrio patrimoniale.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società attrice, confermando la decisione del Tribunale sulla base di due pilastri motivazionali:

Estensione oggettiva del finanziamento soci: La locuzione “in qualsiasi forma effettuati” contenuta nell’art. 2467 c.c. include ogni comportamento concludente del socio che si traduca in un vantaggio economico per l’ente. Permettere alla società di godere di un immobile industriale senza esigere il canone per anni equivale a dotarla di una liquidità di cui altrimenti si sarebbe privata, configurando un apporto utile a titolo di finanziamento.

Applicabilità alle società di persone: Il principio della postergazione, sebbene dettato specificamente per le S.r.l., si applica anche ai soci di società di persone (come il socio accomandante) qualora la posizione concretamente rivestita o l’assetto societario determinino una situazione sostanzialmente equivalente a quella della compagine di una società a responsabilità limitata.

Il principio di diritto espresso dalla Corte

«Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo».

La pronuncia della Cassazione lancia un chiaro monito ai soci-locatori: la tolleranza protratta nel recupero dei crediti verso le proprie società in crisi non viene considerata una mera cortesia commerciale, ma un “antiprivilegio” ex lege.

In caso di successivo fallimento o liquidazione giudiziale, tali crediti saranno irrimediabilmente postergati rispetto a quelli di tutti gli altri creditori concorrenti.

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